ALTRE NORME




AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI MEMBRI
23. Per far parte dell’Associazione bisogna presentare domanda scritta al Presidente, il quale delibererà con il Consiglio direttivo l’ammissione del nuovo Membro.



23.1. Coloro che sono ammessi a Membro dell’Associazione saranno considerati Membri a tutti gli effetti, condividendo da subito i momenti comunitari, gli incontri di formazione, di programmazione e verifica..

24. Non può essere ammesso come Membro chi non è in piena comunione ecclesiale. I sacerdoti che desiderino entrare nell’Associazione lo faranno previo consenso del Vescovo; i religiosi possono aderirvi col consenso del proprio Superiore, a norma del can. 307.3.
25. Un Membro avrà diritto di voto in Assemblea solo dopo che avrà emesso la promessa di evangelizzazione nella gioia.
26. L’appartenenza all’Associazione per sua natura è a tempo indeterminato, tuttavia un Membro può liberamente recedere di propria iniziativa dall’Associazione dandone avviso al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può, a sua volta, dimettere un Membro dall’Associazione per gravi motivi religiosi o morali o qualora venisse accertato il venir meno delle condizioni sulle quali è fondata l’ammissione a Membro.

IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
27. Il patrimonio dell’Associazione consiste nelle libere e volontarie offerte dei Membri, di altre persone o di enti, e viene amministrato dal Consiglio Direttivo a norma dell’art. 19 e).

27.1 I Membri di “Semente Viva” non sono tenuti, per l’appartenenza alla stessa, al versamento di una quota di iscrizione né ad una tassa annuale. Essi possono, nella libertà, offrire all’Associazione contributi a sostegno della stessa e delle sue opere di evangelizzazione. Questa condivisione materiale viene vissuta dai Membri come esperienza di comunione dei beni, esperienza che contraddistingueva la vita delle prime comunità cristiane.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
28. L’Associazione, di natura sua perpetua, può venire a cessare per deliberazione della maggioranza dei due terzi degli iscritti, conformemente all’art. 17, o per intervento del Vescovo diocesano per inesistenza di Membri o di attività protrattasi per oltre dieci anni o per i motivi considerati dal can. 326. In caso di estinzione il patrimonio esistente sarà destinato alla realizzazione di attività di evangelizzazione e a tale scopo versato al Vescovo diocesano.

28.1. Ognuno si senta responsabile in prima persona della Vita dell’Associazione, della sua Unità, della ricerca della Volontà di Dio su di essa; se ne faccia promotore con il proprio personale impegno, con il contributo e con gli apporti dell’intelligenza e dell’intuizione, messi a servizio dell’Opera.
Come accogliamo l’Associazione dalle mani di Dio come dono, così siamo disposti a riconsegnargliela nel momento in cui nel discernimento comunitario comprendessimo che essa non risponde più alla Sua Volontà.